STATUTO ORGANICO
(Approvato con decreto Presidenziale n.1286 del 25 Luglio 1956)
N.535 - DISPOSIZIONI VARIE
Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1956, n 1286, col
quale sulla proposta del Ministro per la difesa, la "Associazione
Nazionale del Carabinieri in Congedo" assume la denominazione
di "Associazione Nazionale Carabinieri" e, tra l'altro,
ne viene approvato il nuovo statuto organico -
(Direzione generale personale civile e affari.(Gazzetta Ufficiale
n.298, del 24 Novembre 1956)
Estratto della dispensa 50° del Giornale Militare Ufficiale del
15 Dicembre 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IL Presidente DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 Febbraio 1982, n.461, col quale fu eretta
in ente morale la "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale"
e ne fu approvato lo statuto organico. Visti i regi decreti 25 Agosto
1932, n.1214, e 9 Aprile 1935, n.815, con i quali furono approvati
due nuovi statuti organici della predetta Federazione, la quale, con
l'occasione, assunse la denominazione, rispettivamente di "Federazione
Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo" e di "Associazione
Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo": Visto lo statuto
- regolamento approvato dall'ex segretario del disciolto partito Nazionale
fascista e pubblicato nel foglio di disposizioni dello stesso partito
n.1193-bis, in data 21 novembre 1938, statuto - regolamento con quale
all'ente in parola fu anche imposta la denominazione di "Legione
Carabinieri d'Italia"
Visto l'Art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n704 con il
quale i reparti d'arma e di specialità (Associazioni d'arma)
dell'Esercito, furono posti sotto la vigilanza dell'ex Ministero della
guerra, ora della difesa (Servizi per l'Esercito).
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 Febbraio 1950,
n.162 con quale la predetta Legione assunse la denominazione di "Associazione
Nazionale del Carabiniere in congedo" e ne fu approvato il nuovo
statuto organico.
Visto il foglio n-040/b del 21 febbraio 1955, con il quale la presidenza
dell'Associazione in parola proposto per l'Ente la nuova denominazione
di "Associazione Nazionale Carabinieri" e l'approvazione
di uno schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già
pronunciate favorevolmente a larghissima maggioranza, le dipendenti
assemblee Sezionali.
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto
organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato
Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che
si fossero rese necessarie nel corso della sua approvazione.
Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo
1956, del comitato Centrale dell'Associazione in base alla sopraspecificata
disposizione finale-transitoria.
Riconosciuto che l'approvazione di tale schema di nuovo statuto organico
tende ad agevolare il funzionamento dell'Associazione di cui trattasi,
mediante, essenzialmente, una modifica alle norme regolanti la nomina
degli Ispettori regionali ed interregionali, nonché dei consiglieri
nazionali non di diritto:
Visto l'Art. 16 del Codice civile
Udito il parere del Consiglio di stato
Sulla proposta del Ministero per la difesa
Decreta:
ART. 1
L' "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume
la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri"
Art.2
Al Ministero per la difesa e devoluta l'alta sorveglianza sull' "Associazione
Nazionale Carabinieri" al fine di assicurare che la sua attività
e il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo.
Il Ministro per la difesa qualora ritenga che l’attività
e gli indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non rispondano
ai criteri di cui al precedente comma o comunque, siano in contrasto
con gli scopi dell'Associazione quali risultino dello statuto di cui
al successivo art.3, può scegliere il Consiglio Nazionale e
nominare un Commissario straordinario. Alla fine dell’esercizio
finanziario previsto dal citato statuto, l'Associazione è tenuta
a rendere conto al ministero della difesa (Servizi per l'Esercito)
dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi a
qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio medesimo.
ART. 3
E' approvato l'accluso nuovo statuto organico della predetta Associazione
Nazionale, formato da n.46 articoli, firmato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 25 Luglio 1956
GRONCHI
Visto: il Guardasigilli: MORO TAVIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956. Atti
del Governo, registro n. 102, foglio n.50 - Carlomagno
STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE Nazionale CARABINIERI
Cap. I
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Art.1
L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con regio
decreto 16 febbraio 1928, n.461, allorché denominavasi "Federazione
Nazionale del Carabiniere Reale" ha sede centrale in Roma. Presidente
onorario è il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.
ART. 2
L'Associazione, che è apolitica, si propone i seguenti scopi:
a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà
fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra esse
gli appartenenti alle alte forze armate ed alle rispettive associazioni.
b) tener vivo fra i soci il sentimento de devozione alla Patria, lo
spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma, e
la memoria dei suoi eroici caduti.
c) realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale,
culturale, creativa, ricreativa ed economica a fare degli iscritti
e delle loro famiglie.
Gli iscritti all'Associazione si impegnano a prestare il proprio concorso
in caso di pubbliche calamità o di altre situazioni eccezionali,
se richieste dalle competenti autorità.
Art.3
L'Associazione, le Sezioni e le SottoSezioni sono autorizzate ad usare
la Bandiera Nazionale e la fiamma conformi ai modelli di cui, rispettivamente,
agli allegati n1 e 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162. L'Associazione è,
altresì autorizzata ad usare il medagliere fregiato dei distintivi
di tutte le ricompense dell'ordine Militare d'Italia e medaglie d'Oro
al Valor militare, Civile, di Marina e d'Aeronautica, concesse all'Arma
ed ai suoi appartenenti fin dalla fondazione. La bandiera ed il medaglione
intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte d'onore. La scorta
alla Bandiera e la scorta al Medagliere sono costituite, rispettivamente,
da due componenti dell'Associazione.
Art.4
Nelle manifestazioni ufficiali alle quali partecipino in corpo, con
Bandiera o Fiamma, è consentito ai soci l'uso del copricapo
e del sopracolletto di panno nero con alamari, della foggia che sarà
prescritta dal regolamento al presente statuto. I soci sono autorizzati
ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale risulta dal
disegno di cui all'allegato n.3 del già menzionato decreto
del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162
ART. 5
I soci dell'Associazione sono:
a) d'onore
b) benemeriti
c) effettivi
d) collettivi
e) simpatizzanti
Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti dell'Arma
ed il vice Comandante generale dell'Arma in carica. Possono, inoltre
essere nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato Centrale,
gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati
dell'ordine militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor Militare,
Civile, di Marina e d'aeronautica, od il loro legittimi rappresentanti
qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi
dell'Arma per ferite, o infermità contratte in guerra od in
servizio d'Istituto, i già vice Comandanti generali dell'Arma,
nonché personalità militari e civili che abbiano titolo
di particolare benemerenza verso l'Associazione. Con analogo provvedimento,
e anche su proposta dei dirigenti periferici possono essere nominati
soci benemeriti persone, enti, o soci di altre categorie, che abbiano
procurato all'Associazione considerevoli benefici o vantaggi. Possono
essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o prestino servizio
nell'Arma, anche se ufficiali di altre armi, copri o servizi, ovvero
cappellani. Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che
costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché i
circoli e le sale convegno sottufficiali e quelle appuntati e carabinieri
dei vari reparti dell'arma. Possono essere soci simpatizzanti, colore
che abbiano prestato servizio nell'Arma come carabinieri ausiliari
senza vincolo di ferma, gli aggiunti ed i carabinieri effettivi ed
ausiliari con vincolo di ferma che per malattie mentali non siano
stati trasferiti nei ruoli di altre armi. I famigliari maggiorenni,
di ambo i sessi, dei militari in congedo o in servizio nell'Arma o
che siano discendenti o congiunti di già appartenenti all'Arma.
Art.6
L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni, peraltro, qualora
particolari situazioni lo consiglino, il Presidente Nazionale può
autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione.
Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i soci effettivi
in attività di servizio. Non possono far parte dell'Associazione
coloro che: a) siano stati radiati dai ruoli dell'Arma o siano stati
riformati per malattia mentale. b) abbiano riportato condanne per
delitto colposo. Gli ufficiali sospesi dal grado ed i militari di
qualsiasi grado sottoposti a procedimento penale per delitto doloso
sono sospesi dalla qualità di socio.
Art.7
Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale
e materiale dell'Associazione, evitando, in particolare manifestazioni
ed atteggiamenti contrari ai principi dell'Arma, manifestazioni od
atteggiamenti che implicheranno sicuramente il ritiro della tessera
dell'Associazione.
ART. 8
I soci effettivi in attività di servizio ed i soci simpatizzanti
non possono ricoprire cariche in seno all'Associazione, ne prendere
parte, votando, alle adunanze riguardanti il funzionamento interno
dell'Associazione e delle Sezioni. Ogni socio effettivo, in attività
di servizio o non, ha diritto ad iscriversi alla "cassa di previdenza"
dell'Associazione e se residente a Roma, può esserne nominato
consigliere o sindaco.
Art.9
A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti compromettano
l'apoliticità dell'Associazione stabilita dall'art2 o contravvengano
alle finalità stabilite dallo steso art.2 possono essere adottati
i seguenti provvedimenti: (a) richiamo per infrazione di lieve entità
(b) sospensione da 3 a 6 mesi, per comportamento contrario alle norme
disciplinari e ai doveri morali dell'Associazione (c) espulsione,
per infrazioni di particolare gravità o per atteggiamento contrario
ai principi dell'Arma, ovvero per recidividità nelle infrazioni
previste dalle precedenti lettere A e B. Nelle ipotesi contemplate
nelle lettere A e B dell'art.6 del presente statuto, si procede senz'altro
alla radiazione.
Art.10
I provvedimenti disciplinari preveduti dall'art.9 vengono adottati:
a) il richiamo, direttamente dal Presidente della Sezione
b) la sospensione e l'espulsione, dall'ispettore regionale (o interregionale),
in seguito a conforme giudizio della Commissione di disciplina sezionale
competente.
Per i soci iscritti alla Sede Centrale dell'Associazione, i provvedimenti
disciplinari vengono adottati dal Presidente, sentito, per la sospensione
e per l'espulsione, il comitato centrale.
Il socio colpito da procedimento disciplinare adottato dal Presidente
della Sezione o dall’ispettore regionale (o interregionale)
può presentare reclamo al Presidente Nazionale, il quale, sentito
il Comitato centrale, decide insindacabilmente. I reclami dei soci
scritti alla Sede centrale dell’Associazione vengono decisi
dallo stesso Presidente Nazionale, su conforme parere del comitato
centrale, qualora si tratti di richiamo, o dal Consiglio Nazionale,
qualora si tratti di sospensione ed espulsione. I reclami collettivi
e quelli redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica non
saranno presi in considerazione costituendo per se palese mancanza
disciplinare. Il giudizio relativo a tal irrecivibilità spetta,
insindacabilmente al Comitato centrale, od al Consiglio Nazionale,
rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti
alle Sezioni oppure alla Sede centrale.
Art.11
I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volontaria
rinuncia, che deve essere notificata per iscritto, non oltre il 30
settembre di ciascun anno, al Presidente della Sezione o al Presidente
dell'Associazione per gli iscritti alla sede centrale. Il socio moroso,
rinunciatario, sospeso, espulso o radiato perde il diritto all'uso
della tessera e del distintivo sociale e al godimento di ogni beneficio
morale, assistenziale, mutuale ed economico dell'Associazione. E'
considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per
l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda
entro un termine di tre mesi
Art.12
Il Presidente Nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali vengono
eletti, nel loro seno, da dodici consiglieri di cui tre supplenti,
possibilmente quattro per ciascuna categoria di ufficiali, sottufficiali
e graduati o carabinieri, prescelti dagli ispettori regionali (o interregionali)
tra i soci della Sezione di Roma non facenti parte del Consiglio direttivo
della Sezione stessa
Art.13
Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte
le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la
migliore applicazione dello statuto e del regolamento. I vice Presidenti
nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta
in volta, ed essi affidati. In caso di assenza del Presidente, è
chiamato a sostituire il vice Presidente più elevato in grado
o più anziano nel grado.
Art.14
Il Consiglio Nazionale e costituito:
1) dal Presidente Nazionale che lo presiede
2) da due vice Presidenti
3) dagli ispettori regionali (o interregionali)
4) da nove consiglieri, di cui tre supplenti, che residueranno dopo
l'elezione del Presidente Nazionale e dei due vice Presidenti nazionali,
di cui al precedente art.12
5) dal segretario Nazionale che è nominato dal Presidente Nazionale
fra i soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto.
Art.15
Il Consiglio Nazionale:
a) delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo
e consuntivo della Sede centrale dell'Associazione
b) decide preventivamente sulle iniziative che importino modifiche
al bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione
c) dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente
d) propone modifiche allo statuto ed al regolamento
Il Consiglio Nazionale e convocato dal Presidente Nazionale, ogni
qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso all'approvazione dei
bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta
un terzo dei suoi componenti. I componenti e il Consiglio Nazionale
residenti fuori Roma potranno comunicare per iscritto il proprio avviso
sulle questioni all'ordine del giorno. Per la validità delle
riunioni del Consiglio Nazionale e necessaria l'adesione di almeno
la metà dei consiglieri.
Art.16
Il comitato centrale, oltre che dal Presidente Nazionale che lo presiede,
e dei due vice Presidenti nazionali, è costituito da cinque
membri, eletti nel loro seno, dai dodici Consiglieri, di cui tre supplenti,
citati nel precedente art.12, nonché dal Segretario Nazionale,
quest'ultimo senza diritto a voto. Compito del Comitato centrale e
quello di collaborare con il Presidente Nazionale negli affari di
ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti.
Art.17
Il segretario Nazionale:
a) amministra i beni della sede centrale dell'Associazione
b) coadiuva il Presidente Nazionale
c) provvede alle varie incombenze amministrative
d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono poi
presentati al Consiglio Nazionale per l'approvazione, non oltre il
mese di maggio di ciascun anno, dal Presidente Nazionale, sentito
il comitato centrale.
Art.18
Il collegio sindacale e costituito da tre membri nominati dal Comitato
centrale fra i soci residenti a Roma. Il collegio elegge nel suo seno
il Presidente. Detto collegio controlla almeno ogni sei mesi i registri
ed i documenti contabili, nonché i bilanci dell'Associazione
redigendo una relazione da rimettere al Comitato centrale, che ne
darà comunicazione al Consiglio Nazionale per la prescritta
autorizzazione ai sensi del precedente art.15.
Art.19
Gli ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti
delle Sezioni di ciascuna regione. Essi dovranno risiedere, possibilmente,
nel capoluogo della rispettiva giurisdizione. Per regioni finitime,
quando si renda opportuno, il luogo di due o più ispettori
regionali, potrà essere eletto un ispettore interregionale,
pure per referendum, dai Presidenti di Sezione delle regioni interessate:
a) partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale
b) curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente
Nazionale da parte delle Sezioni
c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento delle
Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento
dell'Associazione
d) mantengono relazioni con i comandi dell'Arma e con le autorità
militari e civili nella sede dell'ispettorato.
e) eseguono per incarico e con l'autorizzazione del Presidente Nazionale,
ispezioni ed inchieste
f) informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente Nazionale
In caso di indisponibilità dell'ispettore competente il Presidente
Nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente
qualificati.
Art.20
Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto
fra gli appartenenti all'Arma in congedo un numero di adesioni non
inferiore a quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente
autorizzata dal Presidente Nazionale, il quale, alla prima riunione
ne informa il comitato centrale.
Art.21
Il Presidente di Sezione:
a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali della
Associazione
b) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa
ed economica dei soci
c) attua le direttive degli ispettori e facilita questi nell'assolvimento
delle loro attribuzioni
d) può promuovere, da parte del Consiglio sezionale, la costituzione
di un Comitato di patronesse scegliendole fra le signore che, accettando
di farne parte, diano affidamento di rendersi benemerite per la Sezione
ai suoi fini assistenziali. E' in facoltà del Presidente di
sentire il parere del consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle
quali ritenga interpellarlo. Il parere del Consiglio è invece
obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative che importino aggravi
al bilancio della Sezione o ne implichino impegni morali.
Art.22
Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, possono
eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce
in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta
gli vengono da lui affidati. Per le Sezioni che non hanno il Vice
Presidente, il consigliere più elevato in grado od anziano
nel grado, sostituisce in caso di assenza, il Presidente. Il Presidente
ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione
nel proprio seno.
Art.23
Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, e costituito,
in base al numero dei soci e secondo le norme che saranno stabilite
dal regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri,
compreso il Presidente, eletti dall'assemblea dei soci, a maggioranza
assoluta. L'assemblea elettorale e valida, in prima convocazione,
se e presente almeno la metà del soci della Sezione, compresi
quelli delle sottosezioni, in regola con il pagamento della quota
annuale di Associazione, in seconda convocazione e valida qualunque
sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione
debbono intercorrere almeno due ore. I soci delle sottosezioni possono
partecipare personalmente alle assemblee Sezionali o farsi rappresentare
, mediante delega scritta, da un'altro socio. Qualunque socio elettore
può presentare una lista o scheda. purché la presentazione
sia fatta al Presidente della Sezione, contro ricevuta, prima che
si addivenga alla nomina del Presidente dell'Assemblea elettorale
e degli scrutatori. Qualora nessuna lista o scheda venisse presentata
prima della nomina del Presidente dell'assemblea elettorale, questa
nominerà una commissione di sei membri per la compilazione
di una lista unica.
Art.24
Il Consiglio di Sezione:
a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione
b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente
ritenga di sentirlo
c) e convocato dai suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre.
Il Consiglio inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando
ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri. Alle
sedute del Consiglio, partecipa, con funzioni di Segretario, senza
diritto al voto, il segretario della Sezione. Per la validità
delle riunioni del Consiglio di Sezione e necessaria la presenza di
almeno la metà dei consiglieri.
Art.25
Il segretario della Sezione, che è nominato da Presidente tra
i soci effettivi della Sezione:
a) coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo
della Sezione
b) provvede alle varie incombenze amministrative
c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione
del Consiglio di Sezione
Art.26
Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero
di adesioni, stabilito dall'art.20 per la costituzione della Sezione,
può costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però,
di cinque iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore. Essa e retta
da un fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione,
e che fa parte, di diritto, del Consiglio di Sezione
Art.27
Presso ogni Sezione e costituita una Commissione di disciplina, composta
di tre membri tratti dai componenti il Consiglio della Sezione stessa.
I componenti di detta Commissione sono nominati ogni anno dal Presidente
della Sezione e possono essere confermati
Art.28
Le nomine dei Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti nazionali
e dei consiglieri nazionali non di diritto debbono essere approvate
del Ministro per la Difesa, sentito il parere del Comando generale
dell'Arma. Le nomine degli ispettori regionali (o interregionali),
dei Presidenti, vice Presidenti e consiglieri delle Sezioni sono approvate
dal Presidente Nazionale.
Art.29
Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere
confermate per uguale periodo. La cessazione della carica ha luogo
per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione. Qualora nel
Consiglio Nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare un membro,
subentra, fino allo scadere del quinquennio, il socio che nelle elezioni
riportò il maggior numero di voti dopo l'eletti. Nella impossibilità
di attuare tale sistema, e concessa facoltà al Presidente Nazionale
di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di
carica.
ART. 30
Le cariche sociali non sono retribuite. Al Segretario Nazionale e
ai segretari delle Sezioni che contino i cento iscritti, potranno
essere concesse, tuttavia, in base alla disponibilità dei fondi,
gratifiche che i rispettivi consigli riterranno di stabilire, anno
per anno, all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. In tale
circostanza, il Consiglio Nazionale determina anche l'ammontare delle
diarie da corrispondersi al Presidente ed ai Presidenti nazionali,
agli ispettori regionali o interregionali, ed eventualmente ad altri
soci, qualora si dovessero loro dare incarichi fuori sede, nonché
l'ammontare dell'indennità di rappresentanza per il Presidente
Nazionale.
Art.31
Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al disotto
del numero minimo stabilito dall'art.20, il Presidente regionale può
deliberare lo scioglimento della Sezione stessa, oppure la sua trasformazione
in Sottosezione.
Art.32
Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti
passeranno alla sede centrale dell'Associazione, in caso di trasformazione
in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà a
dipendere.
Art.33
L'ispettore regionale (od interregionale) che si renda responsabile
di gravi fatti o che persista nel trascurare di assolvere le sua attribuzioni,
può essere rimosso dal Presidente Nazionale, sentito il parere,
da richiedere anche solo per iscritto hai componenti del consiglio
Nazionale. Il Presidente ha la facoltà di rimuovere un Presidente
di Sezione o di sciogliere un consiglio nazionale per comprovati gravi
fatti contrari al prestigio dell'Arma, per irregolarità a carattere
amministrativo o per inattività, sia in seguito a proposta
dell'Ispettore regionale (o interregionale) competente che di propria
iniziativa, sentito sempre l'ispettore. In caso di scioglimento del
Consiglio di Sezione, il Presidente nazionale su proposta dell'Ispettore
regionale (od interregionale) nominerà un Commissario straordinario,
il quale provvederà ala ordinaria amministrazione e disporrà
per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello scioglimento.
Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente nazionale,
previo parere del Comitato centrale, può, in attesa del parere
del Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni un'ispettore
regionale (od interregionale), nominando per sostituirlo un ispettore
ad interim. In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di
Sezione, il consiglio sezionale, chiamando nel suo seno altro membro
secondo il disposto dell'Art.29, provvede alla elezione del nuovo
Presidente. Analogamente si procede in caso di dimissioni del Presidente
nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto presente quanto
stabilito dal precedente.
Art.34
L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni
sono autonome. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. La sede
centrale dell'Associazione deve compilare il bilancio preventivo dell'anno
in corso e quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il mese
di aprile di ogni anno e sottoporli all'approvazione del consiglio
nazionale entro il mese di maggio. Il Presidente nazionale deve trasmettere,
per conoscenza, non oltre il mese di maggio, al Comandante generale
dell'Arma, copia del bilancio consuntivo dell'Associazione. Le Sezioni
devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale dell'Associazione,
per la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di ogni
anno. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una
volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione del bilanci
consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, nonché
per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo
della Sezione. Gli ispettori devono far tenere alla presidenza dell'Associazione,
non oltre il mese di marzo di ogni anno, la contabilità relativa
alle somme da questa ricevuta per il funzionamento dei loro uffici.
Art.35
Le entrate della Sede centrale dell'Associazione sono costituite:
a) dall'importo delle tessere
b) dalla percentuale del 25% sulle quote mensili dei soci delle Sezioni,
della quale il 5% e devoluta al funzionamento degli uffici degli ispettori
regionali (od interregionali)
c) dalle quote mensili dei soci scritti direttamente alla Sede Centrale
dell'Associazione
d) dalle quote degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
in servizio attivo
e) dalla metà dei contributi versati alle Sezioni dai soci
collettivi
f) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni
g) dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare
dal Presidente nazionale
h) dalla rendita del fondo sociale dalla quale e da tener distinta
quella del fondo assistenziale annualmente destinata s sovvenire soci
bisognosi.
Art.36
Le entrate degli ispettori regionali (o interregionali) sono costituite:
a) dal 5% della percentuale sui contributi delle Sezione di cui alla
lettera b) dell'Art.35
b) dalle rendite dell'eventuale fondo di ogni ispettorato regionale
(od interregionale)
Art.37
Le entrare delle Sezioni sono costituite:
a) dalle quote mensili dei soci, dedotto il 25% come previsto dalla
lettera b) dell'Art.35
b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati,
anno per anno, in aggiunta alle quote mensili dei soci simpatizzanti.
c) dall'importo integrale delle quote mensili dei soci simpatizzanti
d) dagli eventuali contributi volontari dei soci
e) dalla metà del contributo versato dai soci collettivi
f) dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate
dal Presidente nazionale.
g) dalla rendita del fondo sezionale, dalla quale e da tenere distinta
quella del fondo assistenziale, se esistente, annualmente destinata
a sovvenire soci bisognosi.
Art.38
La misura delle quote previste dalle lettere a) e c) dell'articolo
35 e della lettere a) dell'Art. 37 e annualmente stabilita dal Consiglio
nazionale, quella di cui alla lettera d) del citato articolo 35 dal
Comandante generale dell'Arma. La misura del contributo annuale dei
soci collettivi è lasciata alla discrezione dei soci stessi.
CAPO II
DELLA CASSA DI PREVIDENZA
Art.39
E' annessa all'Associazione Nazionale Carabinieri la "cassa di
previdenza" che ha lo scopo:
1) di corrispondere, all'atto della morte del socio, ala persona già
da questo designata, una sovvenzione proporzionata alla somma versata
dal socio stesso dalla data di associazione, secondo, le norme che
saranno stabilite dal regolamento. In caso di premorienza della persona
designata, o quando il socio si sia astenuto da qualsiasi designazione,
la sovvenzione rimane interamente a beneficio delle persone sottoindicate,
nel seguente ordine di preferenza: vedova non separata legalmente,
figli legittimi, figli naturali riconosciuti, padre e madre, fratelli
e sorelle. In mancanza anche delle persone sopraindicate, l'ammontare
della sovvenzione resterà alla Cassa. Qualora tra i designati
siano compresi minorenni o persone prive di capacità giuridica,
la sovvenzione sarà pagata a chi esercita la patria potestà
o la tutela, secondo le norme del diritto comune vigente. 2) di corrispondere
sussidi, in caso di grave malattia del socio o di altra sua personale
grave contingenza.
Art.40
Le attività della cassa sono costituite:
1) Dal capitale di sua pertinenza alla data di entrata in vigore del
presente statuto.
2) dagli interessi su detto capitale
3) dalle tasse di iscrizione e dalle quote mensili stabilite dal successivo
Art.41
4) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni. Le persone
e gli enti che, con cospicue elargizioni, donazioni, lasciti, contribuiscano
al potenziamento economico della Cassa di previdenza saranno iscritti
ai apposito albo dei benefattori, come pure lo saranno quei soci che
a favore della Cassa rinuncino ai benefici di cui hanno diritto.
Art.41
L'adesione alla Cassa di previdenza e volontaria, i soci della Cassa
devo però essere iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri
quali soci effettivi e non aver superato, all'atto di iscrizione alla
Cassa, il sessantesimo anno di età ed avere gli altri requisiti
che saranno specificati nel regolamento
Art.42
La tassa di iscrizione deve essere pagata all'atto dell'adesione per
intero o anche in due rate semestrali successive. E' consentito il
versamento della quota annuale in rate trimestrali anticipate I versamenti
effettuati non vengono per alcuna ragione restituiti. La tassa di
iscrizione e le quote annuali debbono essere rimesse alla Cassa da
parte degli iscritti alle Sezioni, (o Sottosezioni) per il tramite
del Presidente della Sezione, direttamente alla Cassa , da parte dei
cosci effettivi iscritti presso la sede centrale dell'Associazione.
I militari dell'Arma in effettivo servizio effettueranno i versamenti
per tramite dei reparti dai quali sono amministrati. L'importo della
tassa di iscrizione e della quota annuale e annualmente stabilito,
anche per i soci effettivi in attività di servizio, dal Consiglio
nazionale. In caso di aumento delle quote, e salva la facoltà
dei soci iscritti di richiedere il rimborso di tutte le somme versate,
con gli eventuali interessi legali maturati. Il diritto ai benefici
di cui nn.1 e 2 dell'Art. 38 si consegue due anni dopo l'iscrizione
alla Cassa. il regolamento stabilirà le modalità per
l'iscrizione alla Cassa di previdenza e per la concessione dei benefici
di cui al precedente art.38
Art.43
Perde ogni diritto ed e considerato decaduto il socio moroso verso
la Cassa per sei mesi consecutivi, o che trascuri di corrispondere,
per uguale periodo, i contributi previsti per l'Associazione nazionale
degli articoli 35 e 37 del presente statuto. Gli esclusi della Cassa
per morosità da non più di tre anni, possono esservi
riammessi pagando le quote mensili arretrate, aumentate degli interessi
legali. Essi comunque non goderanno dei benefici di cui all.39, se
non siano trascorsi sei mesi dalla regolarizzazione della loro posizione.
Per l'importo delle tessere annuali e per le quote mensili quali iscritti
all'Associazione rimaste arretrate, si versa l'ammontare, senza interessi.
Cessano di essere soci della Cassa, soci morosi, rinunciatari, sospesi,
espulsi, o radiati dall'Associazione e non hanno diritto ad alcun
rimborso.
Art.44
Nel caso di scioglimento di una Sezione, senza costituzione di Sottosezione,
i soci iscritti alla cassa potranno continuare a far parte di questa,
ma per conservare i diritti acquisiti, debbono continuare a versare
le quote stabilite direttamente alla Presidenza nazionale, trasferendo
alla Sede centrale la propria iscrizione.
Art.45
Gli organi della Cassa sono:
1) il Presidente, che è il Presidente nazionale dell'Associazione
2) il consiglio di amministrazione, che è presieduto dal Presidente
ed è composto dai due vice Presidenti e dai sei Consiglieri,
dei quali quattro scelti del Comitato centrale dell'Associazione fra
i soci della Sezione di Roma, che non siano anche membri del consiglio
nazionale dell'Associazione, e due designati dal Comando generale
dell'Arma fra i militari in servizio soci dell'Associazione, residenti
in Roma, e iscritti alle Casse.
3) il collegio sindacale, composto da tre sindaci scelti fra i soci
dell'Associazione residenti a Roma ed iscritti alla Cassa, dei quali
uno designato dal Comando generale dell'Arma fra i militati in servizio
e due scelti del Comitato centrale fra i soci effettivi dell'Associazione.
4) il segretario, che è il segretario nazionale dell'Associazione
e cura sotto la sua personale responsabilità, il regolare funzionamento
della cassa stessa.
VISTO: D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL MINISTRO PER LA DIFESA: TAVIANI